PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Museo nazionale delle giostre e dei tornei).

      1. È istituito il Museo nazionale delle giostre e dei tornei, di seguito denominato «Museo», con sede a Foligno (Perugia).
      2. Per l'istituzione e il funzionamento del Museo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2006 e di 250 mila euro annui a decorrere dall'anno 2007.

Art. 2.
(Finalità del Museo).

      1. Al Museo sono attribuiti i seguenti compiti:

          a) raccogliere, conservare, catalogare, restaurare ed esporre il materiale riguardante le giostre e i tornei nonché le rievocazioni storiche e tutte le espressioni che il gioco ha assunto tra il Medioevo e l'Ottocento in Italia, intendendo per gioco sia quello cavalleresco, equestre e no, sia tutte le forme ludiche che fanno parte dei contesti celebrativi stessi;

          b) promuovere attività didattiche e iniziative culturali volte alla riscoperta e alta valorizzazione delle tradizioni e delle radici storiche dei comuni interessati, rivolte in particolare alle giovani generazioni;

          c) sostenere l'opera e le iniziative culturali, aggregative e sociali promosse dalle realtà associative che organizzano le manifestazioni di cui alla lettera a).

      2. Per le finalità di cui al comma 1, il Museo instaura rapporti di collaborazione con fondazioni, associazioni e musei, anche

 

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esteri, che svolgono attività di valorizzazione di manifestazioni storiche e di tradizioni medioevali.

Art. 3.
(Organizzazione del Museo).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali adotta, con proprio decreto, sentito il consiglio comunale di Foligno, il regolamento recante le norme relative alla struttura e al funzionamento del Museo.

Art. 4.
(Giostre e tornei storici).

      1. Sono considerati giostre e tornei storici quelli di cui alla tabella allegata alla presente legge.
      2. Il Ministero per i beni e le attività culturali può modificare la tabella di cui al comma precedente sulla base di valutazioni oggettive storico-culturali e valutare le eventuali richieste di inserimento da parte degli enti interessati.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro per l'anno 2006 e a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. A decorrere

 

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dall'anno 2009, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.